|
Q
Tracciabilità di
filiera
Con il Reg. CE 178/2002, l’Unione
Europea sancisce l’obbligatorietà della rintracciabilità
agro-alimentare a partire dal 1° gennaio 2005 affinché,
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione, sia sempre possibile ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale
o di una sostanza destinata a far parte di un alimento ad uso
umano o animale.
La necessità
di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue
trasformazioni con informazioni documentate (Norma UNI EN 10939)
ha già portato molte aziende del settore agro-alimentare ad
avvantaggiarsi in tal senso e quindi a giocare un’importante
carta che nel mercato rappresenta una strategia di
differenziazione e di competitività.
CERTQUALITY offre
servizi di formulazione degli schemi di tracciabilità di filiera
attraverso lo sviluppo, la progettazione, il controllo e la
gestione della Tracciabilità / rintracciabilità delle aziende.
Il servizio
offerto si articola in varie fasi:
-
Assistenza per lo sviluppo di un sistema di tracciabilità
conforme al regolamento CE178, comprendente:
-
Individuazione delle organizzazioni coinvolte;
-
Individuazione dei flussi di materiali coinvolti;
-
Sviluppo della documentazione operativa di sistema (procedure,
istruzioni di lavoro, modelli);
-
Sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nel
sistema di rintracciabilità;
-
Aggiornamento del piano di autocontrollo aziendale, con
particolare riferimento al piano di campionamento e di analisi
per il controllo dei necessari parametri chimici, fisici e
microbiologici;
-
Preparazione del Manuale di Rintracciabilità di Filiera;
-
Individuazione dei prodotti o dei componenti rilevanti per le
caratteristiche del prodotto, oggetto della certificazione;
-
Esecuzione di verifiche ispettive ed esecuzione riesame per la
valutazione dell'efficacia del sistema sviluppato;
-
Assistenza durante audit della società di certificazione.
Tracciabilità e
rintracciabilità
I termini "tracciabilità" e
"rintracciabilità" vengono spesso utilizzati come sinonimi.
In realtà identificano due processi speculari, non a caso gli
anglosassoni utilizzano il termine tracking per la tracciabilità
e tracing per la rintracciabilità.
La tracciabilità
/ tracking è il processo che segue il prodotto da monte a valle
della filiera in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa,
vengano lasciate opportune tracce (informazioni).
La
rintracciabilità/tracing è il processo inverso, che deve essere
in grado di raccogliere le informazioni precedentemente
rilasciate.
Nel primo caso,
il compito principale è quello di stabilire quali agenti e quali
informazioni debbano “lasciare traccia"; nel secondo, si tratta
principalmente di evidenziare lo strumento tecnico più idoneo a
rintracciare queste "tracce".
E' superfluo
sottolineare, comunque, che i due processi sono fortemente
interconnessi e basati su un sistema che, in assenza di
specifici riferimenti alla direzione dell’analisi, chiameremo di
"tracciabilità”.
Tracciabilità
interna
E’ la tracciabilità lungo tutto il
processo o la trasformazione svolta da ciascun partner sui suoi
prodotti.
Ha
luogo indipendentemente dai partner commerciali e si concretizza
in una serie di procedure interne specifiche di ciascuna
azienda, che consentono di risalire alla provenienza dei
materiali, al loro utilizzo e alla destinazione dei prodotti.
Tracciabilità di
filiera
Si tratta di un processo
interaziendale, - che risulta dalla combinazione dei processi di
tracciabilità interni a ciascun operatore della filiera, uniti
da efficienti flussi di comunicazione.
La realizzazione di sistemi di tracciabilità interna costituisce
dunque -prerequisito senza il quale non vi può essere
tracciabilità di filiera.
La tracciabilità di filiera è un processo non governabile da un
singolo soggetto, ma basato sulle relazioni tra gli operatori;
per questo motivo necessita il coinvolgimento di ogni soggetto
che ha contribuito alla formazione del prodotto ed è di più
complessa e difficile realizzazione.
VANTAGGI PER
L'AZIENDA
Un
numero sempre maggiore di imprese del comparto agro-alimentare
si è dotato di un sistema di rintracciabilità interno o comunque
riferito alla parte di filiera di competenza, ma si pone - e si
porrà sempre più e con urgenza - l’esigenza di poter documentare
l’intera catena agro-alimentare da monte a valle, dal produttore
al consumatore, dal conferimento, alla
lavorazione/trasformazione fino alla vendita.
Perché le imprese
hanno scelto la rintracciabilità?
-
Gestione del rischio
-
Strumento di coordinamento di filiera (rapporti clienti /
fornitori)
-
Strumento di vantaggio competitivo
-
Risposta ad un’inquietudine del mercato e dei consumatori
Il consumatore è
disposto a pagare il costo della rintracciabilità?
-
È disposto a pagare fino al 10 %
in più per una garanzia di sicurezza
-
È
disposto a pagare fino al 20 % in più per una garanzia di
qualità certa
I vantaggi della
rintracciabilità per i distributori?
-
Rafforzamento dei rapporti
cliente/fornitore
-
Trasparenza
-
Marketing e politiche d’insegna
-
Fidelizzazione del cliente
-
Razionalizzazione della Supply Chain
-
Riduzione dei costi
La
Tracciabilità è una garanzia offerta al consumatore, in quanto
permette di conoscere l'identità di tutte le aziende che
hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto
alimentare. L'affidabilità di tale informazione è garantita
dall'adozione di un sistema di regole e di controlli,
eventualmente certificato.
Non esiste ancora una definizione ufficiale o universalmente
accettata di Tracciabilità. Nell'accezione più cogente si parla
di Tracciabilità di Filiera intesa come l'identificazione
di tutte le aziende che hanno contribuito alla formazione
del prodotto "dai primi anelli della catena fino al
consumatore".
Oggi la qualità non può essere più legata al singolo
prodotto/azienda ma va intesa come qualità a livello di sistema.
Ogni organizzazione è al tempo stesso fornitrice e erogatrice di
qualità nei confronti degli anelli contigui della filiera. La
tracciabilità offre un sistema che permette di rispondere in
maniera particolarmente efficace a questa esigenza.
Il tema della
sicurezza alimentare e degli strumenti per garantirla sono ormai
da tempo al centro del dibattito sia politico sia degli
operatori della filiera agro-alimentare. E’ in questo ambiente
che si parla di rintracciabilità o tracciabilità di filiera.
Per quanto
concerne la legislazione, ad oggi non vi sono delle norme che
regolano in maniera chiara la tracciabilità di filiera, anche se
vi è una distinzione tra rintracciabilità cogente (obbligatoria)
e rintracciabilità volontaria.
La
rintracciabilità cogente, detta anche rintracciabilità
interna, sarà obbligatoria dal 2005 cosi come previsto dal Reg.
CEE 178/2002 il quale prescrive che tutti gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di
individuare la provenienza di tutti gli elementi utilizzati in
un determinato processo produttivo e la relativa destinazione
del prodotto finito. A tal fine tali operatori devono adottare
sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione
delle autorità competenti le informazioni inerenti tutta la
filiera.
Per quanto
concerne la rintracciabilità volontaria
detta anche rintracciabilità interna o tracciabilità di filiera
non esiste una normativa cogente, ma solo un richiamo nella
legge d’orientamento (Dec. Lgs 228/2001) riguardante la
promozione da parte dello Stato dei sistemi di rintracciabilità.
Essenzialmente la rintracciabilità volontaria si basa sulla
norma di riferimento UNI 10939: 2001, che definisce i principi e
specifica i requisiti per adottare un sistema di tracciabilità
in cui si possa documentare la storia del prodotto e individuare
le relative responsabilità.
I benefici
derivanti dall’adozione di un sistema di rintracciabilità sono
molteplici e riguardano sia i consumatori e sia le imprese. Tali
benefici possono essere sintetizzati nel seguente modo:
Rintracciabilità cogente
Benefici per i consumatori:
-
protezione della sicurezza alimentare attraverso il ritiro dei
prodotti in caso di emergenza;
-
protezione della salute pubblica tramite il ritiro delle
produzioni alimentari dalla vendita;
-
prevenzione delle frodi;
-
controllo delle malattie trasmissibili dagli animali;
-
controllo della salute degli animali.
Benefici per le imprese:
-
adeguamento alla legislazione;
-
capacità di adottare azioni rapide per ritirare dal commercio
prodotti pericolosi e salvaguardare l'immagine aziendale;
-
riduzione dei costi per un eventuale ritiro di prodotti dal
commercio.
Rintracciabilità di filiera o volontaria
Benefici per i consumatori
-
aumento delle garanzie sulla identificazione di determinati
ingredienti presenti nei vari prodotti alimentari.
-
permette una vasta scelta tra alimenti prodotti in zone e con
modalità diverse;
-
disponibilità immediata delle informazioni riguardanti la
filiera e semplificazione dei controlli.
Benefici per le imprese:
-
possibilità di differenziarsi sul mercato;
-
possibilità di garantire la veridicità delle informazioni;
-
diminuzione dei costi dell’organizzazione interna della
filiera;
-
riduzione delle informazioni da registrare poiché presenti nel
sistema informativo di filiera;
-
agevola la scelta dei fornitori e il monitoraggio dei clienti.
Livello cogente nazionale
A
livello nazionale, il DLgs 155/97 è la norma quadro per il
settore alimentare, che prevede, recependo la Dir CEE 93/43, la
gestione di un sistema che garantisca la rintracciabilità delle
produzioni agro-alimentari a partire dalle materie prime
acquistate e finendo alla destinazione dei prodotti finiti.
Dopo un lungo iter parlamentare partito con la Finanziaria 2002,
è stata conferita al Governo la delega per la predisposizione
dei decreti legislativi di attuazione della riforma
dell'agricoltura.
L'argomento centrale della delega è quello della tracciabilità
ed era già presente, con alcuni elementi propositivi, nella
legge d'orientamento per l'agricoltura italiana (LN n.
57/2001) approvata nel 2001. Tutta la diatriba successiva si
è concentrata sull'obbligatorietà o meno dell'indicazione in
etichetta dell'origine della materia prima.
Con la delega al Governo si profila la possibilità di un doppio
livello:
-
quello della tracciabilità obbligatoria prevista anche
dal reg.(CE) n.178/2002, finalizzata a garantire la sicurezza
alimentare
-
quella della tracciabilità- qualità (compresa l'origine
della materia prima) basata su accordi volontari di filiera.
I vari
attori della filiera agro-alimentare nazionale si sono
adoperati, fin da maggio 2000, alla formulazione di uno standard
- ad applicazione volontaria ed ufficialmente riconosciuto
dall'organismo di normazione nazionale (UNI) - che avesse
come riferimento la rintracciabilità del prodotto lungo la
filiera agro-alimentare. Le garanzie sono fornite dall'insieme
delle imprese stesse (o filiera) che contribuiscono alla
formazione del prodotto. Tale sforzo ha condotto alla
pubblicazione, nell'aprile 2001, della norma UNI 10939
"Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari.
Principi Generali per la Progettazione e l'Attuazione".
La norma UNI 10939 è le norma quadro che fissa i
principi generali per la progettazione ed attuazione di un
sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari. UNI
10939 è una norma certificabile da un Organismo di
Certificazione di prodotto operante ai sensi
UNI EN 45011.
UNI 10939 offre la possibilità agli operatori di microfiliere
operanti in zone rurali di poter richiedere gli aiuti dei vari
DOCUP, Piani di Sviluppo Rurale, Progetti Leader +, Patti
Territoriali in itinere.
Con l'ausilio anche dell'art. 18 del D.Lgs. 228/2001 (legge
d'orientamento del settore agricolo) sono previsti incentivi
- in via prioritaria - per lo sviluppo della rintracciabilità da
parte delle imprese agro-alimentari ed il controllo da parte di
organismi accreditati UNI EN 45011.
A fronte della prima norma, generale, la norma UNI 11020:2002
-"Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari -
Principi e requisiti per l'attuazione"- risponde
all'esigenza di costruire la rintracciabilità su tutta la
filiera o su parte di essa. I contenuti di questa norma
costituiscono i capisaldi metodologici per la realizzazione, la
documentazione e il controllo di un sistema di rintracciabilità
aziendale che comprenda l'individuazione dei materiali, dei
relativi fornitori e dei flussi o percorsi aziendali dei
materiali stessi in ogni lotto di prodotto.
Schema di Certificazione
Contiene le regole tramite le quali l'organismo
di controllo e la filiera produttori/trasformatori si
interfacciano allo scopo di determinare la Conformità del
prodotto alla norma di riferimento.
CERTQUALITY e' in grado di sviluppare per le aziende
agro-alimentari un SISTEMA DI RINTRACCIABILITА' DI FILIERA, nel
rispetto del Regolamento Comunitario e delle indicazioni
contenute nella norma
UNI 10939 (ed.
aprile 2001),
che consenta di certificare la storia documentata di un
prodotto, attraverso l’individuazione e la registrazione dei
flussi materiali e degli operatori di filiera che hanno
contribuito alla realizzazione e fornitura del prodotto.
Per ulteriori informazioni non
esitate a contattarci, tramite
E-mail
|