|
Q
Sicurezza
VALUTAZIONE DELLA
RUMOROSITÀ NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ART. 40 D.LG. 277/91
Il
riferimento legislativo in merito alla valutazione del rischio
da esposizione a rumore è costituito dal D.L. 277/91, del quale
si riportano le sezioni più significative riguardanti
l’argomento.
I
Nostri Servizi:
a)
informativa per i lavoratori dei rischi specifici dovuti
all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori
medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante
dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi
informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui
all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico
competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul
significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori
sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
b)
consulenza e guida alla scelta dei mezzi di protezione
necessari ai lavoratori;
c)
addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
d) sviluppo
di manuali operativi -
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO.
-
valutazione del rumore durante il lavoro (utilizzo di
strumentazione di misura conformi alle prescrizioni della
norma IEC 651 gruppo 1), al fine di identificare i lavoratori
ed i luoghi di lavoro dove applicare misure preventive e
protettive.
-
Redazione di manuali nel quale sono indicati i criteri e le
modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in
particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4
LA NORMATIVA Capo I -
Norme generali
Art. 1.
ATTIVITÀ SOGGETTE.
1. Il
presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici
di cui ai capi II, III e IV.
2. Le
disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli
articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di
esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici,
nonché biologici.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività
alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4. Nei
riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di
protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto
concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di
istruzione e di educazione,le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità.
Art. 2.
ATTIVITÀ ESCLUSE.
1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori
della navigazione marittima ed aerea.
Art. 3.
DEFINIZIONI.
…… omissis
……
Art. 4.
MISURE DI TUTELA.
1. Salvo
quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la
valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b)
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o
possono essere esposti;
d) controllo
dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente.
La
campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei
risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per
ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle
direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da
attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare
le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure
tecniche di prevenzione;
g) misure di
protezione collettiva;
h) uso di
segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di
protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi
di lavoro appropriati;
l) misure di
protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo
un'esposizione pericolosa;
m) misure di
emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure
igieniche;
o)
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti su: 1) i rischi connessi con
l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di
prevenzione; 2) i metodi per la valutazione dei rischi,
l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da
prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro
superamento, per ovviarvi;
p)
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima
dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché,
qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione
dell'attività comportante l'esposizione;
q) tenuta e
aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di
elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di
rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli
elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità;
r) accesso
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle
misure di esposizione ed ai risultati
collettivi non nominativi degli esami indicativi
dell'esposizione;
s) accesso
di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli
sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici
indicativi dell'esposizione;
t) accesso
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare
le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un
sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente
oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini
del presente decreto si intendono per rappresentanti dei
lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero
nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai
contratti collettivi applicabili.
Art. 5.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.
1. I datori
di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano
le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo;
b) informano
i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici
dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate,
anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative,
volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono
ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei
registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il
medico competente, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché
indicazioni sul significato di detti risultati; informano
altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di
emergenza o di guasti;
c)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro
rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della
salute e di sicurezza;
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di
protezione;
e)
provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi
individuali di protezione;
f)
dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché
l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di
protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano
le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali
medesime;
g) esigono
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti
produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori
di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori
autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo
di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi
specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro
ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle
imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera.
L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le
specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi
restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei
preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a
qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che
svolgono le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti
in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione
di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II,
III e IV.
4. I datori
di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i
titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano
all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori.
Capo IV -
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro
ART 38.
FINALITÀ.
1. Le norme
del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori
contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente
previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Art. 40.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
1. Il datore
di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro,
al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro
considerati dai successivi articoli e di attuare le misure
preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11,
comma 6.
2. Se a
seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente
ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella
media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco
della settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la
valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza
dei criteri riportati nell'allegato VI.
3. La
valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli
da personale competente, sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
4. I metodi
e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati,
considerate in particolare le caratteristiche del rumore da
misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le
caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono
permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai
successivi articoli sono superati.
5. Fermo
restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere
comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento
nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore
prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con
provvedimento motivato.
6. Il datore
di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza
un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di
effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati
gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in
ordine a quanto previsto dal comma 3.
Art. 41.
MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI.
1. Il datore
di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure
tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte.
2. Nei
luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che
vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un
valore della pressione acustica istantanea non ponderata
superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica
appropriata.
3. Tali
luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di
accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali
provvedimenti siano possibili.
Art. 42.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
1. Nelle
attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore
superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi
derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure
adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure
di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la
funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in
cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art.
43;
e) il
significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art.
44 per mezzo del medico competente;
f) i
risultati ed il significato della valutazione di cui all'art.
40.
2. Se le
suddette attività comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale al rumore superiore a
85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano
altresì un'adeguata formazione
su:
a) l'uso
corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso
corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per
l'udito, degli utensili, macchine,
apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono
un'esposizione quotidiana personale di
un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Art. 43. USO
DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.
1. Il datore
di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito
a tutti i lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.
2. I mezzi
individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo
lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della
sicurezza e della salute.
3. I mezzi
individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati
ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono
un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da
un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
4. Fatto
salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale
supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di
protezione dell'udito fornitigli dal datore di
lavoro.
5. Se
l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio
di incidente, a questo deve ovviarsi con
mezzi appropriati;
6. I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la
scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Art. 44.
CONTROLLO SANITARIO.
1. I
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali
di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto
controllo comprende:
a) una
visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione
uditiva eseguita
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per
accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro
specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei
lavoratori;
b) visite
mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva,
per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono
tenere conto, oltre che
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale.
La prima di tali visite è effettuata non oltre un
anno dopo la visita preventiva.
3. La
frequenza delle visite successive è stabilita dal medico
competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori
a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47
e 48.
4. Il
controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico
competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di
individuare eventuali effetti extrauditivi.
5. Il datore
di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive
per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero
audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione
dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita
mediante opportune misure organizzative.
6. Contro le
misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle
disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso
all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo
di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Art. 49.
REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI.
1. I
lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il
registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore
di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta,
le variazioni intervenute;
b) consegna,
a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore
di sanità copia del predetto registro;
c) comunica
all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna
all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di
cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma
1;
e) richiede
all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che
abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le
condizioni di esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica
ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella
cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera q).
4. I dati
relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Per ulteriori informazioni non
esitate a contattarci, tramite
E-mail
|