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Sicurezza
Sicurezza nei luoghi di lavoro
D.L.vo
626/94
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Se hai una nuova attività hai giа' un Piano di
sicurezza ma i tuoi fattori di rischio nel frattempo sono
cambiati perché hai cambiato tecnologie, materiali o perché la
tua Azienda e' cresciuta, o magari hai sempre rimandato, noi
possiamo fare per te quello che tu non hai tempo (o voglia) di
fare.
CERTQUALITY
assiste
le aziende all'applicazione della Legge in oggetto per il
perseguimento degli obiettivi:
Sviluppare dei comportamenti di sicurezza.
Favorire l'acquisizione delle tematiche di prevenzione e
protezione.
Allenare al lavoro di squadra (coordinamento delle azioni).
Addestramento alle operazioni di emergenza.
Salvaguardare la salute dei lavoratori.
La
necessità di operare in una azienda “sicura” e' la prerogativa
dominante nei nuovi sistemi legislativi recentemente recepiti
dall'Italia dalle direttive comunitarie.
In tale contesto si inseriscono i decreti 626/94 (in materia di
prevenzione e protezione dei rischi lavorativi), 494/96 (in
materia di cantieri temporanei e mobili), 459/96 (in materia di
marcatura CE delle macchine), 493/96 (in materia di
cartellonistica) che svolgono il ruolo di aggiornamento delle
norme già esistenti in Italia.
I NOSTRI SERVIZI
La
valutazione del rischio è solo il primo passo per l'adeguamento
al Decreto Legislativo
626/94.
E'
necessario che periodicamente l'azienda venga aggiornata sulle
nuove normative che i nostri legislatori approvano dalla
Comunità Europea e che piombano sulle attività di tutti i
giorni.
La
necessità di adeguamento coinvolge in maniera indifferenziata
artigiani e grandi aziende, obbligando tutti ad un aggiornamento
costante ed oneroso. Questa situazione porta spesso alla
necessità di affrontare situazioni impellenti, per risolvere le
quali vengano, a volte, scelti consulenti non specializzati o
addirittura impreparati.
Applicazione del disposto del DL.gs 626/94
Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione (DL.gs 626/94 art.8 c.2 e 6). Coordinamento, come
previsto dall'art. 9 DL.gs 626/94.
Redazione/aggiornamento del documento di Valutazione dei
Rischi secondo il disposto dell'art. 4 D.Lgs 626/94;
Controllo e valutazione sicurezza macchine;
Analisi dei cicli produttivi al fine di valutarne: rischi
procedurali, corretto utilizzo dei macchinari ed ergonomia
delle postazioni di lavoro;
Controllo documentazione aziendale relativa alla conformità di
impianti, immobili, utenze;
Collaborazione con le figure previste dal D.Lvo 626/94;
Gestione delle emergenze (incendio e prova di evacuazione);
Incontri di formazione/informazione specifici per le mansioni
ricoperte dai lavoratori, rischi e metodi di prevenzione;
Discussione con i lavoratori e le figure previste dal S.P.P.
sulla scelta dei DPI ed il corretto utilizzo;
Formazione relativa ai piani di emergenza.
Applicazione della L 29 dicembre 2000
(comunitaria 2000 in materia di esposizione dei lavoratori ai
video terminali)
Valutazione specifica dei rischi derivanti
dall'utilizzo dei VDT alla luce della nuova definizione di
"lavoratore a videoterminale".
Applicazione del disposto del D.Lgs 25 del
02/02/2002:
Studio dei cicli produttivi aziendali e
individuazione sostanze pericolose;
Raccolta
e consultazione schede di sicurezza;
Analisi
del rischio di esposizione ad agenti chimici e stesura del
relativo documento;
Collaborazione
alla revisione dell'organizzazione del lavoro per minimizzare
i rischi di esposizione;
Studio
adeguatezza Dispositivi di Protezione Individuale;
Revisioni
periodiche, in collaborazione con il Medico Competente, del
documento di valutazione del rischio di esposizione ad agenti
chimici.
SANZIONI PENALI PER IL DATORE DI LAVORO (legge 626/94)
Art. 89. (sanzioni)
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti:
1. Il datore di lavoro e ' punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi 1 a 5; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41; 43, commi
3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64;
65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e
5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i),
m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere
a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi
1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o),
e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3
e 4.
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esitate a contattarci, tramite
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