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Qualità
Marcatura CE
La
dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto
che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.
Il contesto Europeo
Nel 1985 sono stati adottati nuovi principi per il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri. E' stato
stabilito che:
Le
direttive fissano i requisiti essenziali di salute, sicurezza,
igiene e protezione dell'ambiente.
Le
specifiche tecniche supplementari sono definite da Norme
Tecniche "armonizzate" elaborate dagli Istituti Europei di
Normalizzazione CEN, CENELEC ed ETSI su mandato della
Commissione.
Tali norme
debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche
nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere
ritirate.
Le norme
tecniche non hanno carattere cogente; al costruttore che non
le applica spetta il compito di dimostrare che il proprio
prodotto soddisfi in altro modo i requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle direttive. Viceversa, il prodotto
realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una
presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle
direttive.
In assenza
di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri
sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali
i prodotti eseguiti secondo le norme d'origine puramente
nazionale, che siano state oggetto di una particolare
procedura di riconoscimento da parte della Commissione.
Approccio Globale
Un nuovo traguardo è stato raggiunto nel 1993 con la Decisione
del Consiglio 93/446/CEE che ha introdotto il Sistema Modulare
identificando in modo univoco i principi e le procedure per la
valutazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE.
La valutazione di conformità può essere eseguita utilizzando uno
o più dei seguenti moduli, secondo quanto previsto dalla
direttiva di riferimento:
Modulo A
(Controllo di fabbricazione interno);
Modulo B
(Esame CE del tipo);
Modulo
C (Conformità al tipo);
Modulo D
(Garanzia qualità produzione);
Modulo E
(Garanzia qualità prodotti);
Modulo F
(Verifica su prodotto);
Modulo G
(Verifica di un unico prodotto);
Modulo H
(Garanzia qualità totale).
Tutti i moduli richiedono l'intervento di un Organismo
Notificato, tranne il Modulo A.
Marcatura CE
+
Dichiarazione di Conformità
=
prodotto conforme
a tutte le esigenze di sicurezza, salute, igiene e protezione
dell'ambiente ad esso applicabili.
DIRETTIVA 89/106 CE (Marcatura degli aggregati).
Sono trascorsi circa quindici anni da quando la Comunità Europea
ha pubblicato la direttiva 89/106 CE "Prodotti da costruzione"
che fissa i requisiti essenziali che tali prodotti devono
assicurare e regolamenta le modalità per la produzione, la
marcatura e la loro commercializzazione.
Ad oggi sono 40 le famiglie di prodotti da costruzione per le
quali il regime di marcatura CE e' diventato obbligatorio.
Si prevede che entro il 2004 si aggiungeranno altre 43 famiglie
di prodotti; di queste 30 richiederanno un intervento di un
organismo notificato.
Dal 1° giugno 2004 diverrà obbligatoria la marcatura CE per gli
aggregati: e' quindi fondamentale che i produttori, da subito,
si adoperino per organizzare i processi produttivi secondo le
indicazioni prescritte (Sistema di controllo in produzione FPC
per la marcatura CE degli aggregati).
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esitate a contattarci, tramite
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